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Roma, 19 maggio 2016

 

Circolare n. 88/2016

 

Oggetto: Lavoro – Part-time agevolato per lavoratori prossimi alla pensione – D.M. 7.4.2016, su G.U. n. 115 del 18.5.2016.

 

In attuazione della legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 284 della legge n.208/2015), il Ministero del Lavoro ha definito le modalità attuative del cosiddetto part-time agevolato volto a favorire la staffetta generazionale all’interno delle aziende attraverso il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo indeterminato ad un contratto part-time.

Destinatari di questa misura sperimentale sono i lavoratori con almeno 20 anni di contributi INPS che maturino il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che, d’intesa col datore di lavoro, riducano l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. A fronte di tale riduzione l’azienda verserà al lavoratore una somma mensile, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetta a contribuzione INPS, pari ai contributi previdenziali che la stessa avrebbe dovuto versare per le ore non lavorate; dal canto suo l’INPS riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa per le ore di lavoro perse, nei limiti delle risorse stanziate (60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018).

 

La procedura di accesso al part-time agevolato si articola nelle seguenti cinque fasi:

 

1)  il lavoratore deve richiedere all’INPS la certificazione che attesti la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 2018;

 

2)  il datore di lavoro ed il lavoratore devono stipulare un contratto di part-time agevolato di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso del lavoratore al beneficio e la data di maturazione da parte dello stesso del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia; nello stesso contratto deve essere indicata anche la misura della riduzione di orario;

 

3)  il datore di lavoro deve trasmettere copia del contratto stipulato alla Direzione territoriale del lavoro competente la quale avrà 5 giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione al beneficio; decorso inutilmente detto termine l’autorizzazione si intenderà comunque rilasciata;

 

4)  il datore di lavoro deve trasmettere in via telematica all’INPS apposita istanza contenente in particolare le informazioni relative al contratto stipulato nonché quelle necessarie per calcolare la stima dell’onere a carico dell’Istituto;

 

5)  l’INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti del lavoratore e della disponibilità delle risorse messe a disposizione dallo Stato, comunicherà entro 5 giorni al datore di lavoro l’esito dell’istanza. In caso di accoglimento l’Istituto accrediterà dal mese successivo la contribuzione figurativa al lavoratore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.22/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 115 del 18.5.2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 aprile 2016 

Incentivi  al  passaggio  al  lavoro  part-time  in  prossimita'  del

pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1,  comma  284,  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016).

 

                             IL MINISTRO

                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                             IL MINISTRO

                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento di

quanto previsto dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015,

n.  208,  come  modificato   dall'art.   2-quater,   comma   3,   del

decreto-legge   30   dicembre   2015,   n.   210,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

 

                               Art. 2

                  Soggetti destinatari e beneficio

  1  I   lavoratori   dipendenti   del   settore   privato   iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme  sostitutive  ed

esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di  lavoro  a

tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31  dicembre  2018

il  requisito  anagrafico  per  il  conseguimento  del   diritto   al

trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24,  comma  6,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201  e  che  hanno  maturato  i

requisiti  minimi  di  contribuzione  per  il  diritto  al   predetto

trattamento pensionistico di  vecchiaia  possono,  d'accordo  con  il

datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno  a

tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa

tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da

parte del datore di lavoro, di  una  somma  pari  alla  contribuzione

previdenziale ai fini pensionistici a carico  del  datore  di  lavoro

relativa  alla  prestazione   lavorativa   non   effettuata   e   con

riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   commisurata   alla

retribuzione   corrispondente   alla   prestazione   lavorativa   non

effettuata in ragione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale

agevolato.

  2. Ai fini  dell'accesso  al  beneficio  di  cui  al  comma  1,  il

lavoratore  e  il  datore  stipulano  un   contratto   di   riduzione

dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di  lavoro  a

tempo parziale agevolato", di durata pari  al  periodo  intercorrente

tra la data di accesso al beneficio e  la  data  di  maturazione,  da

parte del lavoratore, del requisito anagrafico per  il  diritto  alla

pensione  di  vecchiaia,  nel  quale  e'  indicata  la  misura  della

riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa,  in  ogni  caso,  al

momento della maturazione, da parte  del  lavoratore,  del  requisito

anagrafico  per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di

vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

  3. La contribuzione figurativa di cui al comma  1  e'  riconosciuta

nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni

di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

  4. La somma di cui al comma 1, erogata dal  datore  di  lavoro,  e'

omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito  da  lavoro

dipendente e non e' assoggettata ad  alcuna  forma  di  contribuzione

previdenziale, ivi inclusa quella relativa  all'assicurazione  contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

                               Art. 3

                Procedura di ammissione al beneficio

  1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione  INPS

del  possesso  da  parte  del  lavoratore  dei  requisiti  minimi  di

contribuzione  per  il  conseguimento  del  diritto  al   trattamento

pensionistico  di  vecchiaia  di  cui  all'art.  24,  comma  6,   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione  entro  il

31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per  il  conseguimento  del

diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano

un contratto di lavoro  a  tempo  parziale  con  l'indicazione  della

misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il  40  per

cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla

data di maturazione  del  diritto  al  trattamento  pensionistico  di

vecchiaia.

  2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo

di paga  mensile  successivo  a  quello  di  accoglimento,  da  parte

dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.

  3. Il datore di lavoro trasmette alla  Direzione  territoriale  del

lavoro competente per territorio  il  contratto  di  lavoro  a  tempo

parziale  agevolato  affinche'  la  medesima,  previo   esame   delle

previsioni  contrattuali,  rilasci  entro  cinque  giorni  lavorativi

decorrenti  dalla  ricezione  del  contratto,  il  provvedimento   di

autorizzazione  di  accesso  al  beneficio.  Decorso  inutilmente  il

suddetto  termine  il  provvedimento  di  autorizzazione  si  intende

rilasciato.

  4.  Il  datore   di   lavoro,   acquisito   il   provvedimento   di

autorizzazione della Direzione territoriale del  lavoro  o  trascorsi

inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma  3,  trasmette

istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo  della

certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche'  le  informazioni

relative al contratto di  lavoro  e  le  informazioni  necessarie  ad

operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.

  5.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  ricezione

dell'istanza  telematica  di  cui  al  comma  4  l'INPS  ne  comunica

l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento  dell'istanza  presuppone

la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita',  per

ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di

lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie  di  cui

all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora  dal  monitoraggio

delle domande di accesso comunicate  dalle  imprese  e  dai  relativi

oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa

di cui all'art. 2,  comma  3,  valutati  anche  in  via  prospettica,

risulti superato, anche per una  sola  annualita',  il  limite  delle

risorse, l'INPS respinge le  domande  di  accesso  al  beneficio  per

esaurimento delle risorse finanziarie  riferite  a  quello  specifico

anno.

  6. L'accoglimento delle singole  istanze  determina  che  l'importo

stimato della contribuzione figurativa di cui all'art.  2,  comma  3,

del  presente  decreto,  va  a  ridurre  l'ammontare  delle   risorse

disponibili. La contribuzione figurativa  e'  accreditata  dal  primo

giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui

al presente articolo.

  7.  Il  datore  di  lavoro  comunica  all'INPS  e  alla   Direzione

territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a  tempo

parziale agevolato.

  8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

  9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano

le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 7 aprile 2016

 

                                             Il Ministro del lavoro  

                                           e delle politiche sociali 

                                                     Poletti         

 

Il Ministro dell'economia

    e delle finanze

         Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823