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Roma, 19
maggio 2016
Circolare n. 88/2016
Oggetto: Lavoro – Part-time agevolato per lavoratori prossimi alla pensione – D.M. 7.4.2016, su G.U. n. 115 del 18.5.2016.
In
attuazione della legge di Stabilità 2016
(art. 1, comma 284 della legge n.208/2015), il Ministero del Lavoro ha definito
le modalità attuative del cosiddetto part-time
agevolato volto a favorire la staffetta
generazionale all’interno delle aziende attraverso il passaggio di
lavoratori anziani da un contratto a tempo indeterminato ad un contratto
part-time.
Destinatari
di questa misura sperimentale sono i lavoratori con almeno 20 anni di
contributi INPS che maturino il requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che, d’intesa col datore di lavoro, riducano
l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. A fronte di tale
riduzione l’azienda verserà al lavoratore una somma mensile, che non concorre
alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetta a
contribuzione INPS, pari ai contributi previdenziali che la stessa avrebbe
dovuto versare per le ore non lavorate; dal canto suo l’INPS riconoscerà al
lavoratore la contribuzione figurativa per le ore di lavoro perse, nei limiti
delle risorse stanziate (60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro
per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018).
La
procedura di accesso al part-time agevolato si articola nelle seguenti cinque fasi:
1)
il lavoratore deve richiedere all’INPS la
certificazione che attesti la maturazione dei requisiti pensionistici entro il
2018;
2)
il datore di lavoro ed il lavoratore devono stipulare
un contratto di part-time agevolato di durata pari al periodo intercorrente tra
la data di accesso del lavoratore al beneficio e la data di maturazione da
parte dello stesso del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di
vecchiaia; nello stesso contratto deve essere indicata anche la misura della
riduzione di orario;
3)
il datore di lavoro deve trasmettere copia del
contratto stipulato alla Direzione
territoriale del lavoro competente la quale avrà 5 giorni di tempo per
rilasciare l’autorizzazione al beneficio; decorso inutilmente detto termine l’autorizzazione
si intenderà comunque rilasciata;
4)
il datore di lavoro deve trasmettere in via
telematica all’INPS apposita istanza contenente in particolare le informazioni relative
al contratto stipulato nonché quelle necessarie per calcolare la stima
dell’onere a carico dell’Istituto;
5)
l’INPS,
previa verifica della sussistenza dei requisiti del lavoratore e della disponibilità
delle risorse messe a disposizione dallo Stato, comunicherà entro 5 giorni al
datore di lavoro l’esito dell’istanza. In caso di accoglimento l’Istituto accrediterà
dal mese successivo la contribuzione figurativa al lavoratore.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.22/2016
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 115 del 18.5.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 aprile 2016
Incentivi al passaggio al
lavoro part-time in prossimita' del
pensionamento di vecchiaia, ai sensi
dell'art. 1, comma 284,
della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016).
IL MINISTRO
DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto
disciplina le modalita' di riconoscimento di
quanto previsto
dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come
modificato dall'art. 2-quater, comma 3,
del
decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21;
Art. 2
Soggetti destinatari e
beneficio
1 I
lavoratori dipendenti del
settore privato iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive
ed
esclusive della medesima
che hanno in corso un rapporto di
lavoro a
tempo pieno e
indeterminato, che maturano entro il 31
dicembre 2018
il requisito anagrafico per
il conseguimento del
diritto al
trattamento pensionistico
di vecchiaia di cui all'art. 24,
comma 6,
del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201 e che
hanno maturato i
requisiti
minimi di
contribuzione per il
diritto al predetto
trattamento pensionistico
di vecchiaia possono,
d'accordo con il
datore di lavoro,
trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con
riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa
tra il 40 per
cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da
parte del datore di
lavoro, di una somma
pari alla contribuzione
previdenziale ai fini
pensionistici a carico del datore
di lavoro
relativa alla prestazione lavorativa
non effettuata e
con
riconoscimento
della contribuzione
figurativa commisurata alla
retribuzione corrispondente alla
prestazione lavorativa non
effettuata in
ragione del contratto
di lavoro a
tempo parziale
agevolato.
2. Ai fini dell'accesso al
beneficio di cui
al comma 1, il
lavoratore e il datore
stipulano un contratto
di riduzione
dell'orario di lavoro, di
seguito denominato "contratto di
lavoro a
tempo parziale
agevolato", di durata pari al periodo
intercorrente
tra la data di
accesso al beneficio e la data
di maturazione, da
parte del
lavoratore, del requisito anagrafico per
il diritto alla
pensione di vecchiaia, nel
quale e' indicata
la misura della
riduzione. Il beneficio
di cui al comma 1 cessa,
in ogni caso,
al
momento della
maturazione, da parte del lavoratore,
del requisito
anagrafico
per il
conseguimento del diritto
alla pensione di
vecchiaia e qualora
siano modificati i termini dell'accordo.
3. La contribuzione
figurativa di cui al comma
1 e' riconosciuta
nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per
l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
4. La somma di cui al
comma 1, erogata dal
datore di lavoro,
e'
omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da
lavoro
dipendente e non e' assoggettata ad
alcuna forma di
contribuzione
previdenziale, ivi inclusa
quella relativa all'assicurazione contro
gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Art. 3
Procedura di ammissione al
beneficio
1. Il lavoratore e il
datore di lavoro, previa certificazione INPS
del possesso da parte
del lavoratore dei
requisiti minimi di
contribuzione
per il
conseguimento del diritto
al trattamento
pensionistico
di vecchiaia
di cui all'art.
24, comma 6,
del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, e della maturazione
entro il
31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il
conseguimento del
diritto al predetto
trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano
un contratto di
lavoro a
tempo parziale con
l'indicazione della
misura della
riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il
40 per
cento e il 60 per
cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla
data di maturazione del
diritto al trattamento
pensionistico di
vecchiaia.
2. Gli effetti del
contratto decorrono dal primo giorno del periodo
di paga mensile
successivo a quello
di accoglimento, da
parte
dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.
3. Il datore di lavoro
trasmette alla
Direzione
territoriale del
lavoro competente per
territorio il contratto
di lavoro a
tempo
parziale
agevolato affinche' la
medesima, previo esame
delle
previsioni
contrattuali, rilasci
entro cinque giorni
lavorativi
decorrenti
dalla ricezione
del contratto, il
provvedimento di
autorizzazione
di accesso
al beneficio. Decorso inutilmente il
suddetto
termine il
provvedimento di autorizzazione si
intende
rilasciato.
4. Il datore di
lavoro, acquisito il
provvedimento di
autorizzazione della
Direzione territoriale del lavoro o
trascorsi
inutilmente i cinque
giorni lavorativi di cui al comma
3, trasmette
istanza telematica
all'INPS, contenente il dato identificativo
della
certificazione al diritto di
cui al comma 1 nonche' le
informazioni
relative al contratto
di lavoro e
le informazioni necessarie
ad
operare la stima
dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.
5. Entro cinque
giorni lavorativi decorrenti
dalla ricezione
dell'istanza
telematica di
cui al comma
4 l'INPS ne
comunica
l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone
la sussistenza
dei requisiti del lavoratore e la disponibilita', per
ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di
lavoro a tempo
parziale agevolato, delle risorse finanziarie
di cui
all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal
monitoraggio
delle domande di
accesso comunicate dalle imprese
e dai relativi
oneri corrispondenti
al riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui all'art.
2, comma
3, valutati anche
in via prospettica,
risulti superato,
anche per una sola annualita', il
limite delle
risorse, l'INPS
respinge le domande di
accesso al beneficio
per
esaurimento delle risorse
finanziarie riferite a
quello specifico
anno.
6. L'accoglimento delle singole istanze determina
che l'importo
stimato della
contribuzione figurativa di cui all'art.
2, comma 3,
del presente decreto, va
a ridurre l'ammontare
delle risorse
disponibili. La
contribuzione figurativa
e' accreditata
dal primo
giorno del mese
successivo al perfezionamento del procedimento di cui
al presente
articolo.
7. Il datore
di lavoro comunica
all'INPS e alla
Direzione
territoriale del lavoro la
cessazione del rapporto di lavoro a
tempo
parziale agevolato.
8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
a
legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per
la finanza
pubblica.
9. Per tutto quanto non
previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto
sara'
trasmesso ai competenti
organi di
controllo e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2016
Il
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min. lavoro e
politiche sociali,
reg.ne prev. n. 1823